Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 23 ottobre 2007, n. 43.
(1) Ai sensi della presente legge per attività industriale si intende l'esercizio professionale di un'attività economica organizzata al fine della produzione o della trasformazione di beni e dell'erogazione dei servizi connessi, inclusa la relativa distribuzione e vendita.
(2) Con regolamento di esecuzione possono essere previsti specifici requisiti professionali per l'esercizio di determinate attività industriali, fatte salve eventuali norme speciali.
(1) Sono imprese industriali le imprese individuali, le società di persone o di capitali che esercitano:
(2) Le imprese di cui al comma 1 devono avere almeno due delle seguenti caratteristiche:
(1) L'iscrizione delle imprese industriali nel Registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura avviene mediante attribuzione del corrispondente codice Ateco dell'Istituto nazionale di statistica.
(1) La competenza per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle norme statali e provinciali, in caso di esercizio di un'attività industriale senza il possesso dei prescritti requisiti professionali, è delegata alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, alla quale pervengono i relativi introiti.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Omissis (disposizioni finanziarie).