(1) In caso di alimenti o di ingredienti di origine animale, gli animali destinati alla produzione degli alimenti non devono essere stati alimentati con mangimi contrassegnati o, qualora debbano essere immessi sul mercato, da contrassegnare ai sensi degli
(2) Per un determinato arco di tempo minimo che precede la produzione degli alimenti gli animali non possono essere alimentati con mangimi geneticamente modificati. Nell’allegato A sono riportati i periodi di tempo minimi prescritti per le varie specie animali. 8)
(3) A questi animali non devono essere somministrati – tramite i mangimi – antibiotici, ormoni, farina di sangue o di ossa o altre sostanze improprie; deve essere rispettata la composizione dei mangimi stabilita dalla Giunta provinciale. È comunque ammessa la somministrazione di antibiotici, ormoni o altri farmaci prescritti a fini terapeutici da un veterinario.
(4) Per la contrassegnazione dei mangimi trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 3, utilizzando la seguente dicitura: “idoneo per la produzione di alimenti „non OGM”. 9) 10)
Allegato A (articolo 6, comma 2)
Specie animali
Periodo minimo 11)
per equidi e bovini da carne
dodici mesi ed in ogni caso almeno tre quarti della loro vita
per piccoli ruminanti
sei mesi
per suini
quattro mesi
per animali da latte
tre mesi 11)
per pollame da carne accasato entro i primi tre giorni di vita
dieci settimane
per pollame per la produzione di uova
sei settimane