(1) Gli organi provinciali e le autorità locali competenti possono, nell'ambito delle proprie attribuzioni, rilasciare, sospendere o revocare i nulla osta, le licenze e le autorizzazioni previste dalla vigente normativa sulla base di risultati tecnici prodotti da professionisti o società specializzati, nonché emanare ordinanze per la tutela dell'incolumità delle persone e dell'ambiente.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.