(1) La Giunta provinciale è autorizzata a disporre e concludere la partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano ad una società per azioni, a capitale pubblico e privato, il cui statuto preveda fra i fini sociali l'espletamento di attività di studio e di controllo tecnico di materiale, di macchine, impianti e apparecchi nonché di studio nel settore della tutela dell'ambiente, del lavoro e della prevenzione incendi.
(2) L'attività posta in essere dalla società deve riguardare compiti che richiedano speciali competenze tecniche e scientifiche, nonché l'impiego di una complessa organizzazione tecnica, e deve essere riconducibile alla sfera di attribuzioni della Provincia autonoma nell'ambito del proprio territorio.
(3) Nei primi tre anni di esercizio della società la Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi per la copertura di eventuali costi sostenuti dalla società per l'addestramento e l'aggiornamento professionale del personale specializzato e a concedere contributi in conto gestione.
(4) La Giunta provinciale è autorizzata a partecipare al capitale azionario della società in misura pari al 51%. Per tale finalità è autorizzata una spesa massima di un miliardo a carico dell'esercizio finanziario 1993.
(5) Per la concessione di contributi ai sensi del comma 3 è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 500 milioni.
(6) Le spese per l'attuazione della presente legge, a carico degli esercizi finanziari successivi, saranno stabilite dalla legge finanziaria annuale.
(7) Alla copertura degli oneri indicati ai commi 4 e 5, per complessive lire 1500 milioni, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al capitolo 102120 dello stato di previsione della spesa (partita n. 2 dell'allegato n. 4 al bilancio).
(8) La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, le necessarie variazioni al bilancio di previsione per l'anno 1993 per l'attuazione delle spese indicate ai commi 4 e 5.