Pubblicata nel B.U. 21 agosto 1990, n. 38.
(1) La Provincia autonoma di Bolzano promuove e sviluppa le biblioteche scolastiche, quali strutture atte a concorrere allo svolgimento dell'attività didattica e del processo educativo e formativo della persona.
(2) Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Provincia finanzia le biblioteche delle scuole di ogni ordine e grado, riconosce e finanzia le biblioteche interscolastiche, le biblioteche di grandi scuole e i servizi bibliotecari di scuole consorziate e mette a disposizione delle stesse il necessario personale.
(3) Le biblioteche di cui alla presente legge fanno parte del sistema bibliotecario provinciale, ai sensi della normativa sulle biblioteche pubbliche.