(1) La biblioteca interscolastica è una biblioteca unica e comune a più scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica del medesimo gruppo linguistico. Con deliberazione del consiglio di biblioteca di cui all'articolo 4, la biblioteca interscolastica può assumere le funzioni di biblioteca pubblica locale. In base ad apposite convenzioni, la biblioteca interscolastica può altresì assumere le funzioni di succursale di una biblioteca pubblica, ovvero combinarsi con altre biblioteche pubbliche locali. Le relative deliberazioni del consiglio di biblioteca sono soggette all'approvazione della Giunta provinciale.
(2) Le scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica che aderiscono alla biblioteca interscolastica, devono avere sede nello stesso edificio oppure appartenere ad un medesimo complesso scolastico, comprendere almeno venti classi e possedere i presupposti di ordine strutturale e funzionale previsti dal regolamento di esecuzione della presente legge. Qualora le scuole interessate abbiano un numero complessivo di classi inferiore a venti, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 6.
(3) I competenti consigli di circolo o di istituto, sentito il rispettivo collegio dei docenti, deliberano di mettere a disposizione della biblioteca interscolastica anche proprio materiale ed attrezzature audiovisive.
(4) Il riconoscimento di biblioteca interscolastica viene disposto con deliberazione della Giunta provinciale, su richiesta dei consigli di circolo o di istituto delle scuole interessate. La Giunta provinciale, sentite le scuole interessate, individua la scuola alla quale è assegnato il bibliotecario e/o il coadiutore di biblioteca di cui all'articolo 9.