Pubblicata nel B.U. 21 agosto 1990, n. 38.
(1) Per l'adempimento delle funzioni di cui alla presente legge, le dotazioni organiche del ruolo speciale del personale addetto all'istruzione e alla cultura sono aumentate di una unità nella settima qualifica funzionale e quelle del ruolo amministrativo di una unità nella sesta qualifica funzionale e di una unità nella quarta qualifica funzionale.