Pubblicata nel B. U. 22 luglio 1988, n. 32 - Numero Straordinario.
(1) Ai candidati che abbiano superato l'esame finale è rilasciato un attestato con la denominazione: "diploma di idoneità per educatore di convitti ed operatore pedagogico nel Servizio giovani".
(2) L'attestato di idoneità di cui sopra è valido ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5 del D.P.R. 1° novembre 1973, n. 689, ed è requisito per l'ammissione ai concorsi che la Giunta provinciale indice per la nomina in ruolo e per gli incarichi di educatore in convitti e di operatore pedagogico nel Servizio giovani ed in istituzioni socio-pedagogiche.
(3) Inoltre l'attestato è valido per il riconoscimento della qualifica di esperto pedagogico ai fini dell'articolo 5 della legge provinciale 1° giugno 1983, n. 13.