(1) I mezzi finanziari destinati alle attività sportive ed ai relativi impianti ed attrezzature, erogati dal CONI alla Provincia autonoma di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 475, vengono utilizzati secondo le modalità di cui ai commi successivi.
(2) La Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi a fondo perduto e/o sovvenzioni a comuni, federazioni, associazioni e organizzazioni sportive operanti in provincia, nonché ad altri enti ritenuti idonei, per l'esercizio di attività sportive e per la realizzazione di impianti ed attrezzature sportivi.
(3) Le domande intese ad ottenere i benefici previsti dalla presente legge, da presentarsi entro il termine che sarà stabilito dalla Giunta provinciale, devono essere corredate, a seconda delle finalità, dalla seguente documentazione:
- a) per le attività: programma delle iniziative, relativo preventivo di spesa, piano di finanziamento;
- b) per gli impianti sportivi: relazione tecnica, progetto, preventivo di spesa, piano di finanziamento, dimostrazione della disponibilità del terreno o dell' immobile per almeno nove anni, dichiarazione del sindaco competente che l'opera corrisponde al piano urbanistico comunale;
- c) per le attrezzature: elenco delle medesime o degli equipaggiamenti accompagnato da una relazione sul fabbisogno, preventivo di spesa e piano di finanziamento.
(4) La Giunta provinciale, tenuto conto del programma di interventi coordinato con il CONI, approva la graduatoria delle domande ritenute ammissibili e concede i contributi a fondo perduto e/o le sovvenzioni.
(5) La domanda di liquidazione deve essere corredata dalla seguente documentazione:
- a) per le attività: relazione sull' attività svolta, conto consuntivo;
- b) per gli impianti sportivi: documentazione di spesa rispettivamente stato di avanzamento o finale dei lavori;
- c) per le attrezzature: documentazione della spesa sostenuta.
(6) Le domande intese ad ottenere le agevolazioni finanziarie per gli impianti ed attrezzature sportive non ammesse per esaurimento dei fondi hanno validità anche nell'esercizio finanziario successivo.
(7) L'assessore provinciale allo sport può concedere ai beneficiari dei contributi per gli impianti sportivi un'anticipazione nella misura massima del 50% dell'importo assegnato. La liquidazione della somma residua avviene dopo il collaudo di cui al successivo comma 8.
(8) I competenti uffici della Provincia sono autorizzati a effettuare riscontri sulla regolarità dell'impiego dei mezzi finanziari oggetto della presente legge. Gli impianti finanziati con l'intervento del CONI sono collaudati secondo le modalità previste nel protocollo d'intesa tra il CONI e la Provincia.