Pubblicata nel B.U. 21 giugno 1983, n. 32.
(1) Il personale inquadrato nei ruoli provinciali ai sensi della presente legge è iscritto con la stessa decorrenza dell'inquadramento agli enti previdenziali e assistenziali previsti per i dipendenti provinciali.
(2) Al personale di cui al precedente comma spettano tutti i benefici di carattere previdenziale previsti dalla legislazione provinciale in relazione al servizio prestato presso la Provincia, incluso quello di cui all'articolo 19 della legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7, per il complesso dei servizi resi alla Provincia medesima e all'amministrazione di provenienza alle condizioni e nei limiti previsti per i dipendenti provinciali, purché ricongiungibili ai sensi delle vigenti norme in materia. Al personale predetto si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 23 della legge provinciale 7 agosto 1978, n. 34.