(1) La Giunta provinciale approva i programmi delle spese da effettuarsi direttamente, di cui all'articolo 18 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, all'articolo 13 della legge provinciale 13 agosto 1973, n. 27, e successive modifiche, e all'articolo 1 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6, e successive modifiche.
(2) La realizzazione dei programmi di cui all'ultimo comma del precedente articolo e del primo comma del presente articolo è disposta con proprio decreto dall'Assessore provinciale competente in economia, sia in amministrazione diretta che per cottimi o in ambedue i modi a mezzo di funzionario delegato ai sensi delle vigenti norme di contabilità della Provincia.
(3) Alla progettazione, direzione lavori e al collaudo delle opere o dei lavori compresi nei programmi di cui al precedente comma, provvede l'ufficio tutela paesaggio, che può avvalersi, su conforme deliberazione della Giunta provinciale, della prestazione di liberi professionisti.
(4) Per l'esecuzione dei lavori il funzionario delegato può chiedere la collaborazione dell'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo, degli ispettori distrettuali delle foreste, dell'azienda amministrazione foreste e demanio o di altri uffici provinciali, previo consenso dell'Assessore provinciale competente.