(1) L'Assessore provinciale competente può determinare, con suo decreto, sentita la I. commissione provinciale per la tutela del paesaggio, le direttive generali per l'adozione dei provvedimenti di cui al precedente articolo, nonché le caratteristiche e le tipologie delle opere di arredo ambientale.
(2) La Giunta provinciale, su proposta dell'Assessore provinciale competente, stabilisce annualmente l'entità dell'intervento finanziario della Provincia per ogni singolo parco dandone comunicazione al presidente del comitato di cui al successivo articolo.