Pubblicata nel B.U. 6 febbraio 1979, n. 6.
(1) Su richiesta dei comuni o loro consorzi l'Amministrazione provinciale è autorizzata a provvedere direttamente alla realizzazione di edifici scolastici anche per la parte di competenza dei comuni o loro consorzi, ove trattasi di fabbricati destinati a scuole rientranti nella competenza della Provincia e del comune.
(2) I relativi preventivi di spesa dovranno evidenziare la quota di spesa a carico di ciascun ente.