Pubblicata nel B.U. 6 febbraio 1979, n. 6.
(1) Il comune o il consorzio fra comuni interessato è tenuto a versare alla Provincia una quota non inferiore al 10% della spesa relativa alla parte dell'edificio destinata a scuola di competenza comunale.
(2) Detta quota sarà acquisita all'entrata del bilancio provinciale e per pari importo destinata ad integrare le disponibilità di spesa per l'attuazione della legge provinciale 8 giugno 1978, n. 27, articolo 18.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.