Pubblicata nel B.U. 13 settembre 1977, n. 46.
(1) Per la concessione di contributi annui costanti di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 1 della presente legge, è autorizzato a carico dell'esercizio finanziario 1977 il limite d'impegno di lire 150 milioni. 7)
(2) Le annualità relative al limite d'impegno sopraindicato saranno iscritte su apposito capitolo del bilancio provinciale per gli esercizi finanziari dal 1977 al 1986.
(3) I fondi eventualmente non impegnati entro il termine dell'esercizio finanziario corrente non decadono e possono essere utilizzati negli esercizi successivi entro i limiti stabiliti dall'articolo 36 della legge sulla contabilità generale dello Stato.
Il comma 1 è stato modificato dall'art. 4 della L.P. 8 novembre 1978, n. 63.