Pubblicata nel B.U. 13 settembre 1977, n. 46.
(1) Il contributo è corrisposto in due semestralità scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, con inizio dal semestre in cui è dovuta la prima rata di ammortamento del mutuo.
(2) Su richiesta dei beneficiari le rate semestrali possono essere corrisposte direttamente all'istituto mutuante.