(1) Al fine di provvedere alla vigilanza, custodia e pulizia degli edifici, impianti ed attrezzature scolastiche appartenenti all'Amministrazione provinciale, in connessione all'espletamento delle attività extrascolastiche di cui all'articolo precedente, il Presidente della giunta provinciale può autorizzare il personale ausiliario addetto ai medesimi o ad altre scuole ubicate nello stesso comune, e previo consenso del personale stesso, a compiere prestazioni di lavoro straordinario nella misura massima di 60 ore mensili, in eccedenza a quelle che possono essere autorizzate per i normali compiti d'istituto.
(2) Qualora non si possa provvedere all'espletamento dei compiti di cui al comma precedente mediante l'autorizzazione di prestazioni di lavoro straordinario, il Presidente della giunta provinciale è autorizzato ad assumere con proprio decreto immediatamente esecutivo e per il periodo strettamente necessario, personale ausiliario provvisorio nella misura massima del 20% della consistenza complessiva delle carriere ausiliarie dei ruoli di cui all'articolo 4 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22.
(3) Per le assunzioni di detto personale può prescindersi dai limiti di età e il trattamento economico, previdenziale ed assicurativo è quello previsto per i bidelli di ruolo alla prima classe di stipendio. Qualora detto personale venga assunto con orario di servizio inferiore a quello d'obbligo, il trattamento economico è ridotto in proporzione.
(4) Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nel caso di edifici, impianti ed attrezzature scolastiche affidati istituzionalmente alla vigilanza, custodia e pulizia di personale ausiliario provinciale.
(5) Il decreto presidenziale di cui al secondo comma e la relativa documentazione giustificativa, sono inviati alla Corte dei Conti per il prescritto riscontro di legittimità, unitamente al titolo di spesa con il quale si liquidano le competenze dovute.