(1) (2)2)
(3) Durante il periodo di utilizzazione degli edifici scolastici, palestre, impianti ed attrezzature annessi, nonché degli altri impianti sportivi scolastici, per le attività di cui ai precedenti commi, deve essere assicurata la vigilanza, custodia e pulizia dei beni mediante l'impiego di personale ausiliario addetto all'edificio scolastico, secondo i rispettivi ordinamenti.
(3/bis ) In caso di necessità può anche essere autorizzato l'utilizzo delle strutture scolastiche, a condizione che il fruitore dell'autorizzazione si assuma la responsabilità del servizio di sorveglianza o i costi dei servizi necessari.3)
(4) Nel regolamento di esecuzione sono indicati i limiti minimi e massimi entro i quali gli enti proprietari degli edifici, impianti ed attrezzature scolastiche, possono richiedere agli enti ed istituzioni autorizzati all'uso dei medesimi, il rimborso, in misura forfettaria, delle spese per l'illuminazione, riscaldamento, pulizia, vigilanza e custodia dei beni concessi nonché eventuali casi di esenzione.