(1) L’Ufficio Meteorologia e prevenzione valanghe dell’Agenzia per la Protezione civile ha il compito di provvedere alla raccolta, al coordinamento e alla pubblicazione di tutte le osservazioni meteorologiche e di quelle inerenti al manto nevoso. Provvede inoltre alle attività di prevenzione dalle valanghe ed espleta il servizio meteorologico, entrambi anche ai fini di protezione civile, ai sensi dello statuto dell’Agenzia per la Protezione civile. 3)
(2) L’Ufficio Idrologia e dighe dell’Agenzia per la Protezione civile ha il compito di rilevare i dati, svolgere le analisi ed elaborare i prodotti di idrologia quantitativa necessari allo sviluppo sostenibile e alla protezione dalle piene della Provincia autonoma di Bolzano. L’Ufficio svolge inoltre, ai sensi della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, e successive modifiche, tutte le attività di competenza provinciale volte a garantire la sicurezza degli sbarramenti di ritenuta e degli invasi idrici artificiali, assicurando in tal modo l’incolumità delle popolazioni e la protezione dei territori posti a valle di tali opere. 4)
(3) In esecuzione dell'articolo 31 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, nel territorio provinciale l’Agenzia per la Protezione civile disimpegna il servizio anche per conto dello Stato, salvo il rimborso della relativa spesa, da stabilirsi attraverso particolari convenzioni, fatta eccezione per il rilascio dei pareri previsti da leggi o regolamenti provinciali. 5)