Pubblicata nel B.U. 20 gennaio 1976, n. 3.
(1) Sui progetti di qualsiasi importo per ospedali, sanatori, cimiteri ed opere igieniche di ogni genere, escluse quelle elencate al precedente articolo 2, nonché quelle disciplinate dalle leggi provinciali sulla tutela dell'aria, dell'acqua e del suolo, il parere previsto dall'articolo 228 del T.U. delle leggi sanitarie viene espresso dal Comitato provinciale di sanità, la cui composizione può essere integrata con uno o più esperti in materia di igiene e sanità, legislazione sanitaria o protezione ambientale, a discrezione dell'Assessore alla sanità, in relazione alla complessità ed all'importanza del progetto da esaminare.