(1) Nell'ipotesi in cui le opere di prevenzione - quando sovrasti un pericolo imminente per la pubblica incolumità - e di pronto soccorso siano eseguite a cura del Comune, l'Agenzia per la protezione civile assegna un sussidio sulla base di una relazione a firma del sindaco, contenente la descrizione della situazione di pericolo o dell'evento calamitoso verificatosi, degli interventi necessari, la spesa presunta e l'ammontare del sussidio richiesto. 8)
(2) Con il medesimo provvedimento di assegnazione del sussidio, l'Agenzia per la protezione civile può deliberare l'immediata corresponsione di un acconto sul sussidio assegnato o di una somma pari al sussidio medesimo. Sulla scorta di un rendiconto del comune, l'Agenzia per la protezione civile dispone la liquidazione del sussidio.9)
(3) Qualora l'opera comunale di prevenzione o di pronto soccorso di cui al comma 1 sia eseguita dall’Agenzia per la protezione civile ai sensi dell’articolo 5 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, il comune versa all’Agenzia le spese necessarie per l’esecuzione, detratto l’importo spettante al comune ai sensi del comma 1.10)