(1) Le amministrazioni comunali, indipendentemente dagli interventi di loro competenza secondo le vigenti disposizioni, provvedono ad accertare tempestivamente le situazioni di pericolo pubblico.
(2) Tali situazioni, nonché le calamità in atto, devono essere segnalate col mezzo più rapido, a cura del sindaco, all'Agenzia per la protezione civile.6)
(3) Spetta comunque al sindaco disporre, affinché siano immediatamente adottate tutte le possibili misure, che la vigente legislazione demanda alla sua competenza, atte a garantire l'incolumità delle persone ed a contenere il danno alle cose.