Pubblicata nel B.U. 4 febbraio 1975, n. 8.
(1) Per gli scopi della presente legge è autorizzata, a carico dell'esercizio finanziario corrente, la spesa di lire 2.620 milioni.
(2) Alla copertura dell'onere di lire 2.620 milioni per l'esercizio finanziario corrente si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 5000 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario corrente.
(3) Per gli esercizi finanziari 1975, 1976, 1977 e 1978 lo stanziamento, nel limite annuale di cui al primo comma, sarà fissato con legge di bilancio.
(4) I fondi di cui al presente articolo, eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere mantenuti in bilancio entro i limiti previsti dall'articolo 36 della legge di contabilità dello Stato. 10)
Sostituito dall'art. 7 della L.P. 12 luglio 1975, n. 32.