Pubblicata nel B.U. 4 febbraio 1975, n. 8.
(1) Le disposizioni di cui alla lettera a) dell'articolo 2 non si applicano per vitelli nati nel periodo compreso tra il 3 marzo 1975 ed il 2 marzo 1976.
(2) Le relative domande già pervenute fino all'entrata in vigore della presente legge sono istruite al fine della concessione del premio di cui al D.M. 17 aprile 1975 concernente la concessione del premio alla nascita dei vitelli in applicazione del regolamento CEE n. 464 del Consiglio del 27 febbraio 1975. 9)
Inserito dall'art. 5 rispettivamente dall'art. 6 della L.P. 12 luglio 1975, n. 32.