(1) Le domande di ammissione a contributi di cui alla lettera a) del precedente articolo 1 o per la cessione in proprietà dei mezzi di cui al precedente articolo 3, devono essere presentate alla Giunta provinciale entro 60 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Decreto del Presidente della giunta provinciale, con il quale viene approvato il programma di cui al precedente articolo 1.
(2) Le domande devono in ogni caso essere precedute dalle deliberazioni degli enti interessati, con le quali viene disposta l'organizzazione e la gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, ai sensi della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61.
(3) Alle domande devono essere allegati progetto, relazione di massima delle opere da eseguire e l'indicazione della relativa spesa, nonché la richiesta di assegnazione dei mezzi.
(4) Sulle domande provvede la Giunta provinciale, la quale, nel comunicare ai richiedenti quelle ammesse al beneficio delle provvidenze di cui alla presente legge e l'ammontare del contributo relativo, stabilisce i termini perentori per la presentazione del progetto esecutivo, prescrivendone le caratteristiche, nonché le condizioni per la cessione in proprietà dei mezzi.