Pubblicata nel B.U. 21 gennaio 1975, n. 4.
(1) L'Amministrazione provinciale è autorizzata ad acquistare, a licitazione od a trattativa privata, a favore degli enti di cui al precedente articolo 2 e nel limite di spesa di cui alla lettera b) del precedente articolo 1, i mezzi per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, nonché quelli necessari al funzionamento delle discariche controllate.