Pubblicata nel B.U. 21 gennaio 1975, n. 4.
(1) Gli stanziamenti disposti in applicazione del precedente articolo 1 della presente legge, anche se non impegnati, non decadono al termine dell'esercizio finanziario, ma saranno conservati tra i residui fino a quando, a giudizio della Giunta provinciale, permanga la necessità delle spese relative.