(1) In base alle domande presentate entro il termine stabilito corredate della documentazione prescritta dall'articolo 2, la Giunta provinciale, su proposta dell'Assessore per i lavori pubblici, tenuto conto della priorità dei lavori da eseguire e della condizione economico-finanziaria degli enti richiedenti, predispone ed approva il piano delle opere da ammettere a contributo e ripartisce i fondi disponibili.