(1) Al fine di agevolare la costruzione, la ricostruzione, il riattamento ed il completamento di immobili destinati a case di riposo, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, alle fondazioni ed istituzioni amministrate dagli E.C.A., agli E.C.A., ai Comuni ed ai Consorzi tra Comuni:
(2) Il cumulo dei contributi di cui alle lettere a) e b) con altre provvidenze, ottenute dall'ente beneficiario, è consentito entro il limite massimo della spesa ammessa.