Pubblicata nel B.U. 26 settembre 1972, n. 44.
(1) La Provincia interviene a favore delle organizzazioni di cui all'articolo 2 con la concessione di contributi, oltre che nelle spese per l'acquisto, l'ampliamento, l'ammodernamento, la costruzione e l'attrezzatura degli uffici, anche nelle spese di funzionamento in misura non superiore al 50% su quelle riconosciute ammissibili.
(2) A favore delle organizzazioni autorizzate all'introduzione e al mantenimento della contabilità agraria, l'importo massimo del contributo previsto dal precedente comma per le spese di funzionamento può essere elevato fino al 100%. 4)
L'art. 3 è stato sostituito dall'art. 5 della L.P. 31 marzo 1988, n. 13; il comma 1 è stato successivamente modificato dall'art. 20 della L.P. 14 agosto 1996, n. 18.