Pubblicata nel B.U. 26 settembre 1972, n. 44.
(1) Le organizzazioni di agricoltori, di cui al precedente articolo 2, saranno ammesse al contributo provinciale, purché siano in possesso dei seguenti requisiti:
(2) La sussistenza dei requisiti di cui sopra è accertata con deliberazione della Giunta provinciale su proposta dell'Assessorato per l'agricoltura e foreste.