Pubblicata nel B.U. 26 settembre 1972, n. 44.
(1) Per l'esecuzione di quanto previsto nel precedente articolo 1, l'amministrazione provinciale può anche avvalersi dell'attività di organizzazioni operanti nei diversi settori, che diano garanzia di efficienza e di imparzialità; tali organizzazioni possono beneficiare delle provvidenze finanziarie di cui ai seguenti articoli. 3)
L'art. 2 è stato sostituito dall'art. 5 della L.P. 31 marzo 1988, n. 13.