1. In provincia di Bolzano è abolito l'obbligo del libretto di idoneità sanitaria per il personale addetto alle attività di produzione, preparazione, somministrazione, deposito, vendita o distribuzione di alimenti.
2. È abolito l'obbligo del certificato medico di non contagiosità per la riammissione al lavoro del personale di cui al comma 1 dopo l'assenza per malattia oltre i cinque giorni.
3. L'operatore del settore alimentare assicura al personale di cui al comma 1 ai sensi del regolamento CE 852/2004 e del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:
a) adeguata formazione igienico-sanitaria prima dell'inizio dello svolgimento dell'attività lavorativa
b) aggiornamenti periodici.