1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, l’Ufficio Relazioni estere e volontariato effettua controlli a campione su almeno il sei per cento delle domande ammesse.
2. Una volta all’anno viene stabilito, mediante tecniche di campionamento casuale, quali iniziative sottoporre a controllo tra quelle concluse. Di tali operazioni e del relativo esito è redatto apposito verbale. Inoltre possono essere sottoposti al controllo anche casi dubbi.
3. Il controllo verte su:
a) la concordanza tra la rendicontazione presentata e la realizzazione dell’iniziativa e le rispettive indicazioni nel bilancio dell’organizzazione;
b) la conformità dell’attività svolta alle finalità previste dal progetto;
c) la veridicità delle dichiarazioni rese dall’organizzazione beneficiaria.