1. Il rendiconto deve essere presentato entro sei mesi dalla conclusione dell’iniziativa e in ogni caso entro la fine dell’anno successivo a quello del provvedimento di concessione o di imputazione della spesa, se diverso.
2. Trascorsi i termini di cui ai commi 1 e 2 senza che abbia avuto luogo la rendicontazione della spesa per causa riconducibile all’organizzazione beneficiaria, viene disposta la revoca dell’agevolazione. Per gravi e motivate ragioni, la Direttrice/il Direttore dell’Ufficio Relazioni estere e volontariato può concedere una proroga fino a un ulteriore anno, trascorso inutilmente il quale il vantaggio economico è automaticamente revocato.
3. Ai fini della rendicontazione vengono riconosciuti i documenti di spesa a partire dal giorno successivo al termine perentorio di presentazione della domanda di finanziamento nell’anno di riferimento ed entro la data di conclusione dell'iniziativa prevista dalla convenzione o da eventuali proroghe. Ai fini della rendicontazione va presentata la seguente documentazione:
a) la documentazione di spesa, ossia:
1) un elenco dei documenti di spesa ai sensi dell’articolo 2, comma 2/ter, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, per un importo complessivo pari a quello della spesa ammessa; l’elenco può essere redatto sull’apposito modulo predisposto dall’ufficio competente;
2) in alternativa, i singoli documenti di spesa (come fatture, scontrini, note di onorario, ecc.), per un importo complessivo pari a quello della spesa ammessa, debitamente quietanzati e controfirmati dal/dalla legale rappresentante dell’organizzazione richiedente;
3) documenti di spesa per un importo complessivo pari a quello del contributo concesso; in tal caso va presentata anche una dichiarazione con la quale il/la legale rappresentante dell’organizzazione richiedente attesta che la spesa ammessa per l’esecuzione delle iniziative agevolate è stata interamente sostenuta e di essere in possesso dei relativi documenti di spesa;
b) una dichiarazione, a cura del/della legale rappresentante dell’organizzazione beneficiaria, che:
1) attesti la persistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge e la consapevolezza delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni non veritiere;
2) indichi gli uffici o enti presso i quali sono state presentate altre domande di agevolazione o si sono ottenuti vantaggi economici per le medesime iniziative, con indicazione dei relativi importi;
3) specifichi che l’iniziativa agevolata è stata svolta parzialmente o per intero, e in che modo e in che misura il contributo proprio è stato prestato in forma di attività di volontariato;
4) indichi l'ammontare della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell’iniziativa ammessa a contributo;
c) una relazione finale.
4. La liquidazione del contributo avviene su apposita domanda, dopo la presentazione di tutta la documentazione amministrativa e contabile necessaria alla rendicontazione.