(1) Nel testo tedesco del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, la parola “Vorlagen” è sostituita dalla parola “Gesetzentwürfe”.
(2) Nel comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, le parole: “tutte le persone” sono sostituite dalle parole: “tutte le cittadine e i cittadini”.
(3) Nel comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, le parole: “entro il giorno dell’elezione” sono sostituite dalle parole: “entro il giorno del referendum”.
(4) Il comma 7 dell’articolo 2 della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, è così sostituito:
“7. L’Ufficio per la formazione politica e la partecipazione è una struttura del Consiglio provinciale. Esso può essere insediato presso un istituto scientifico. Ha il compito di consolidare la coscienza democratica, di rafforzare la formazione politica della popolazione, di favorire la comprensione e il consenso per l’autonomia provinciale nonché di accompagnare e sostenere i processi partecipativi e i referendum. L’ufficio per la formazione politica e la partecipazione è di competenza dell’ufficio di presidenza del Consiglio provinciale, presso il quale è insediato un organismo di raccordo quale unità organizzativa autonoma.”