(1) L’articolo 17 della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, è così sostituito:
“Art. 17 (Consiglio delle cittadine e dei cittadini)
1. L’ufficio di presidenza del Consiglio provinciale istituisce a tempo determinato, con delibera approvata all’unanimità, un Consiglio delle cittadine e dei cittadini, del cui svolgimento è incaricato l’ufficio per la formazione politica e la partecipazione e che avrà il compito di esaminare una questione specifica d’interesse collettivo riguardante la legislazione provinciale. Su istanza di 300 cittadine e cittadini, il Consiglio delle cittadine e dei cittadini verrà istituito e si terrà in ogni caso, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui sopra, a prescindere dall’approvazione all’unanimità della delibera di istituzione.
2. Il Consiglio delle cittadine e dei cittadini non prende decisioni, ma esprime suggerimenti e raccomandazioni sulla questione sottopostagli, che potranno essere utilizzati come base per ulteriori discussioni e come preparazione al processo decisionale.
3. L’ufficio di presidenza del Consiglio provinciale ha la facoltà di emanare regolamenti con proprie deliberazioni da approvare all’unanimità.
4. Al termine di ogni Consiglio delle cittadine e dei cittadini verrà redatta una relazione. Essa verrà trasmessa alle/ai partecipanti al Consiglio delle cittadine e dei cittadini nonché alle consigliere e ai consiglieri provinciali e verrà pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio provinciale.”