(1) L’articolo 26 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 26 (Procedura negoziata senza previa pubblicazione sotto soglia UE e affidamenti diretti)
1. Le stazioni appaltanti procedono all’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea con le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici;
b) affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici;
c) procedura negoziata senza bando, previo invito di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro;
d) procedura negoziata senza bando, previo invito di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di rilevanza europea;
e) procedura negoziata senza bando, previo invito di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, per l’affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di rilevanza europea.
2. Per la selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori. Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito istituzionale i nominativi degli operatori economici consultati nell’ambito delle procedure di cui al comma 1.
3. La stazione appaltante seleziona gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate di cui al presente articolo dall’elenco di cui all’articolo 27, nel rispetto dei principi di rotazione, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.
4. È sempre salva la possibilità di ricorrere motivatamente alle procedure ordinarie di scelta del contraente, fermo restando il rispetto dei termini massimi di conclusione delle procedure negoziate.
5. Quando per gli affidamenti e le procedure di cui al presente articolo la stazione appaltante accerta l’esistenza di un interesse transfrontaliero certo, la stessa segue le procedure ordinarie. La Giunta provinciale adotta linee guida con le quali sono stabiliti i criteri oggettivi per l’individuazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo.
6. Nelle procedure negoziate con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti possono prevedere, negli atti di gara, l’esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
7. Per i contratti di valore stimato inferiore alle soglie europee, la stazione appaltante può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore/dalla direttrice dei lavori e per i servizi e le forniture dal/dalla RUP o dal direttore/dalla direttrice dell’esecuzione, se nominato/nominata. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.
8. La Giunta provinciale approva i criteri di attuazione per gli affidamenti e le procedure di cui al presente articolo, nei quali definisce i criteri per la limitazione dei subaffidamenti e dell’ulteriore subappalto dei subaffidamenti.”