(1) Il comma 3 dell’articolo 35 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:
“3. Nel conferimento di incarichi di fornitura va data priorità ai criteri delle vie di trasporto più brevi e delle minori emissioni di CO2. Nel caso di forniture di derrate alimentari, al fine della tutela della salute e dell'ambiente e della promozione di uno sviluppo sostenibile, la Giunta provinciale emana direttive per l’introduzione di criteri e modalità premiali di valutazione delle offerte delle imprese che, in caso di aggiudicazione, si impegnino a utilizzare, per l'esecuzione dell'appalto, beni o prodotti a chilometro zero o da filiera corta, allo scopo di dare priorità alle vie di trasporto più brevi ed alle minori emissioni di CO2.”