(1) Le lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 17 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, sono così sostituite:
“a) affidamento diretto degli anzidetti servizi, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici;
b) procedura negoziata senza bando, previo invito di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, per l’affidamento degli anzidetti servizi, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di rilevanza europea.”
(2) Dopo il comma 1 dell’articolo 17 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“1-bis. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 26.”