1. Le domande che risulteranno ammissibili verranno classificate in base al valore crescente dell’indicatore ISEE; in caso di parità di valore, sarà data la precedenza alla studentessa/allo studente con età anagrafica minore.
2. La borsa di studio viene assegnata in virtù del valore dell’ISEE
- con un valore ISEE fino a € 20.000,00: importo massimo della borsa di studio € 6.000,00;
- con un valore ISEE da € 20.000,01 a € 35.000,00: 75% dell’importo massimo;
- con un valore ISEE da € 35.000,01 a € 50.000,00: 50% dell’importo massimo;
- con un ISEE da € 50.000,01 a € 65.000,00: 25% dell’importo massimo;
con un ISEE superiore ad € 65.000,00: esclusione per mancanza dei requisiti previsti.
3. Ai fini fiscali tali borse di studio sono redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50 comma 1 lettera c) del D.P.R. 917/1986.
4. In caso di un ISEE superiore ad € 65.000,00 la candidata/il candidato viene esclusa/o per mancanza dei requisiti previsti.