1. La presente disciplina ha per oggetto l’assegnazione dei posti, la continuità didattica, i trasferimenti, l’assunzione a tempo determinato e indeterminato e ulteriori disposizioni generali per il personale nel profilo professionale “collaboratore e collaboratrice all'integrazione di bambini/bambine ed alunni/alunne con disabilità”.
2. Con decorrenza 29/05/2007 il profilo professionale "assistente di persone con disabilità" è da considerare ad esaurimento (entrata in vigore del nuovo profilo professionale "collaboratore e collaboratrice all'integrazione per bambini/e ed alunni/e in situazione di disabilità"). In seguito, si menziona perciò solamente il nuovo profilo professionale. La presente disciplina vale anche per gli/le assistenti di persone con disabilità, fino a quando il profilo professionale non si esaurisce; in tale profilo professionale non si effettuano più assunzioni nuove.
3. I collaboratori e le collaboratrici all’integrazione sono di seguito denominati personale d’integrazione.