1. Per gli investimenti riguardanti esclusivamente i servizi sociali, le spese ammesse sono finanziate al 100 per cento, qualora si tratti di servizi sociali delegati o di investimenti di cui all’articolo 2, comma 2.
2. Gli investimenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), sono finanziati nella percentuale stabilita per i servizi sociali nella deliberazione dell’ente gestore, con la quale è fissata la ripartizione dei costi dell’amministrazione centrale tra i vari settori amministrati. La percentuale vigente nel settore sociale per l’anno di presentazione della domanda può essere al massimo del 75 per cento. Per investimenti pluriennali la percentuale riconosciuta ha validità per tutto il periodo del finanziamento.
3. Il direttore/La direttrice della Ripartizione competente provvede all’impegno delle spese.