1. Ai fini dei presenti criteri si intende per:
a) „fossi di bonifica“: fossi di drenaggio per acque superficiali di cui all’elenco delle opere di bonifica di competenza provinciale e la cui gestione è stata affidata ai consorzi di bonifica competenti per territorio con deliberazione della Giunta provinciale 27 gennaio 2015 n. 106. I fossi di bonifica sono suddivisi in tre categorie:
1) fossi, per i quali il deflusso dell'acqua nell’Adige non avviene necessariamente in modo naturale, ma viene assicurato in caso di necessità con l'ausilio di stazioni di pompaggio o di idrovore,
2) fossi con una larghezza media superiore a sei metri sprovvisti dell'eventuale supporto di stazioni di pompaggio o di idrovore,
3) fossi con una larghezza media fino a sei metri, sprovvisti dell’'eventuale supporto di stazioni di pompaggio o di idrovore.
b) „Impianti di irrigazione“: approvvigio-namento idrico collettivo, che garantisce un'adeguata fornitura di acqua ai terreni agricoli mediante impianti per i quali esiste una concessione idrica intestata al consorzio di bonifica competente per il territorio;
c) "Idrovore e stazioni di pompaggio": impianti per il sollevamento dell’acqua per la bonifica idraulica e la protezione civile, comprendenti le apparecchiature idrauliche, elettromeccaniche e le opere edili.