1. Ai fini dei presenti criteri s’intende per:
a) “gruppi di consegna comiziali”: i sistemi di apparecchiature idrauliche che consentono la consegna dell’acqua alle reti aziendali con funzionamento contemporaneo;
b) “gruppo di consegna aziendale” i sistemi di apparecchiature idrauliche che consentono l’erogazione dell’acqua alle singole reti aziendali;
c) “opere polifunzionali”: le opere idrauliche destinate anche a utilizzazioni diverse da quella irrigua e antibrina;
d) “infrastrutture comuni”: le strutture le cui parti principali sono realizzate come impianti comuni e che sono utilizzate in comune;
e) “zona montana”: zona soggetta a vincoli naturali, designate ai sensi dell’art. 32, paragrafo 1, lettera a) del Reg (UE) n.1305/2013
f) “irrigazione”: ogni metodo di apporto artificiale di acqua alle colture agricole;
g) “prato, foraggere avvicendate e arativo“ nonché „frutticoltura e viticoltura”: categorie di varietà colturali come definite nel manuale dell’anagrafe provinciale delle imprese agricole.