1. Nella coltivazione delle superfici colturali di cui alla domanda di aiuto il/la richiedente si impegna a:
a) partecipare all’ iniziativa SRA08 “prati permanenti” oppure SRA29 “produzione biologica” nell’ambito degli impegni in materia di ambiente, di clima e di altri impegni in materia di gestione del piano strategico nazionale della politica agricola comune PAC;
b) non spianare né drenare le superfici interessate;
c) preservare le strutture esistenti come i cumuli di pietrame, i muri in pietra a secco e le siepi; sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria;
d) rispettare la data di sfalcio in funzione della sottozona, cioè non prima del:
- 25 giugno nella zona bassa (1)
- 1° luglio nella zona media (2) e
- 8 luglio nella zona alta (3).
e) inserire la data di sfalcio relativa alla particella interessata nel registro di cui all’allegato 2;
f) consentire alle autorità preposte al controllo, in qualsiasi momento e senza preavviso, il libero accesso alle superfici coltivate, ed esibire i documenti richiesti ai fini del controllo.
2. Nel caso in cui situazioni climatiche particolari rendessero necessario lo spostamento della data di sfalcio, l’Ufficio Zootecnia della Ripartizione provinciale Agricoltura ne darà comunicazione ai/alle richiedenti almeno 15 giorni prima della data di sfalcio possibile.
3. Gli impegni devono essere rispettati su tutte le particelle indicate nella domanda di aiuto. L'inadempienza, anche parziale, comporta l'esclusione di tutte le particelle dall'aiuto. Nell’ambito dei controlli amministrativi si applica una tolleranza massima del 10% riferita alla superficie totale richiesta.