1. Sono ammesse ad aiuto le iniziative per sistemi di irrigazione esistenti. La compensazione e lo spostamento di superfici irrigate nel comprensorio di un impianto di irrigazione e nella misura massima del 10% sono consentiti, a condizione che non vi sia un aumento della quantità di acqua derivata e concessionata e che la modifica del comprensorio irriguo sia stata comunicata all'ufficio provinciale competente. Tutti i progetti su o per superfici a frutteto e vigneto oggetto della domanda di contributo devono prevedere l'effettiva conversione dell'irrigazione antisiccitaria in irrigazione a goccia su almeno il 90% della superficie interessata, oppure riguardare sistemi di irrigazione a goccia già esistenti.
2. Possono essere previste utilizzazioni polifunzionali delle opere e degli impianti, purché regolarmente autorizzate. In ogni caso l’uso principale irriguo non deve essere compromesso da altri usi. In questo caso l’uso polifunzionale dell’impianto non rappresenta una modifica della destinazione d’uso. I costi aggiuntivi legati all’uso polifunzionale dell’impianto devono essere riportati separatamente nel preventivo di spesa e sono esclusi dall’agevolazione; sono altresì escluse dall’agevolazione tutte le apparecchiature aggiuntive, le parti speciali e le spese aggiuntive necessarie per poter utilizzare l’impianto o parte di esso ai fini della produzione di energia elettrica, anche per usi agricoli. Sistemi di irrigazione con funzione polifunzionale destinati alla produzione di energia elettrica possono essere ammessi a finanziamento solo se la potenza nominale è inferiore a 220 kW.
3. I progetti riguardanti sistemi comuni di irrigazione, ma non consortili, in cui la concessione per la derivazione dell'acqua è intestata a più persone, sono ammissibili a finanziamento su base proporzionale per la singola impresa coinvolta, a condizione che quest'ultima soddisfi le condizioni di cui agli articoli 8 e 9.
4. I beneficiari sono tenuti a rispettare le disposizioni relative alla quantificazione dei volumi idrici a scopo irriguo dalla delibera della Giunta provinciale n. 1401 del 18 dicembre 2018 nonché le disposizioni provinciali in materia di internalizzazione e recupero dei costi dei servizi idrici da parte del settore irriguo.
5. Ad eccezione degli interventi volti alla creazione di bacini o al miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti, gli investimenti destinati a migliorare un impianto di irrigazione esistente o un elemento delle infrastrutture di irrigazione sono ammissibili solo se rispondenti ai seguenti presupposti:
a) da una valutazione tecnica effettuata ex ante da un tecnico abilitato/una tecnica abilitata, risulta un risparmio idrico potenziale minimo compreso tra il 5 e il 25 per cento, in base ai parametri tecnici dell’impianto o infrastruttura esistente di cui alla tabella 2;
b) l’investimento riguarda corpi idrici superficiali o sotterranei le cui condizioni sono state ritenute meno che buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità di acqua,
e garantisce una riduzione effettiva del consumo di acqua pari ad almeno il 50 per cento del risparmio idrico potenziale di cui alla tabella 2.
6. Ai beneficiari non è in ogni caso consentito vendere l’acqua. La fornitura irrigua da parte dei consorzi di miglioramento fondiario ai propri associati non costituisce vendita di acqua.