1. Gli aiuti di cui ai presenti criteri sono concessi alle associazioni di produttori e ad altre organizzazioni, di seguito definite organizzazioni, che erogano in natura le misure e i servizi elencati all’articolo 3 a favore di microimprese nonché di piccole e medie imprese (PMI) attive nel settore agricolo, in particolare nella produzione agricola primaria, e che hanno una sede operativa nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano.