1. L’appartenenza alle organizzazioni di cui all’articolo 2 non costituisce requisito per poter fruire delle misure e dei servizi elencati all’articolo 3.
2. Gli aiuti sono erogati ai prestatori delle misure e dei servizi di cui all’articolo 3. Gli aiuti non comportano pagamenti diretti ai beneficiari.
3. Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi delle organizzazioni di cui all’articolo 2 sono limitati ai costi dei servizi prestati per le misure e per i servizi di cui all’articolo 3, lettere a), b) e c).
4. Gli organismi prestatori dei servizi di scambio di conoscenze e di informazione di cui all’articolo 4 dispongono delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tali funzioni.
5. Gli organismi selezionati per prestare i servizi di consulenza di cui all’articolo 5 sono dotati di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza.
6. Nell’esercizio della loro attività, i prestatori dei servizi di consulenza sono imparziali ed essente da conflitti di interesse.
7. Lo scambio di conoscenze e le azioni di informazione di cui all’articolo 4 nonché i servizi di consulenza di cui all’articolo 5 sono coerenti con la descrizione del sistema per la conoscenza e l’innovazione in agricoltura (AKIS) di cui al piano strategico della PAC.