1. Sono ammesse le seguenti iniziative:
a) progetti, attività e manifestazioni che promuovano l’integrazione e l’inclusione degli stranieri e delle straniere in Alto Adige e sostengano la convivenza pacifica della popolazione,
b) misure volte a promuovere la partecipazione delle persone immigrate alla vita sociale,
c) azioni e programmi atti a favorire la cooperazione e il lavoro in rete dei Comuni, delle Comunità comprensoriali e delle organizzazioni nell’ambito dell’integrazione,
d) misure volte alla sensibilizzazione, all’informazione e alla presa di coscienza dell’opinione pubblica,
e) formazione e aggiornamento di moltiplicatori e moltiplicatrici nell’ambito dell’integrazione.